ECOBONUS FISCALE
Il bonus è disciplinato dal Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020. La misura è stata rinnovata dalla legge di Bilancio 2021 nell’ambito degli Ecobonus e poi nella Legge di Bilancio 2022. I criteri e i requisiti per ottenere il bonus per le schermature solari sono stabiliti dall’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica – ENEA. L’Ente, attraverso un’apposita Guida, ha fornito tutte le indicazioni per chiedere e ottenere il buono.
COME FUNZIONA
Il bonus consente di avere sconti del 50% sull’acquisto per importi di spesa fino a 60.000 euro. Dal punto di vista fiscale, per ottenere questa agevolazione si può scegliere tra due diverse opzioni:
- detrazione IRPEF in 10 anni a rate;
- sconto diretto in fattura con cessione del credito d’imposta per il bonus.
QUANDO SCADE
La scadenza è fissata al 31 dicembre 2024. Il bonus attuale ha sempre il valore del 50%, salvo eventuali modifiche che potrebbero essere comunicate da ENEA e su cui, eventualmente, vi terremo aggiornati.
CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BONUS
Possono chiedere di accedere al bonus tutti i contribuenti che:
- sono proprietari di singole unità immobiliari residenziali, ivi compresi i familiari come il coniuge, parenti entro il terzo grado;
- sono proprietari di parti comuni di edifici residenziali (condomini);
- sostengono le spese di riqualificazione energetica, in quanto questa misura rientra negli Ecobonus e nel cosiddetto bonus tende da sole 110 previsto nell’ambito del Superbonus 110%);
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Non è necessario presentare il modello ISEE per fare la richiesta.
INTERVENTI DETRAIBILI E SPESE AMMISSIBILI
Secondo quanto stabilito dall’ENEA, è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura che rientrano in quelli previsti dall’allegato M al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. L’agevolazione fiscale riguarda, dunque, tende solari, schermature solari, tapparelle o altre coperture fisse interne o esterne.
In particolare, le schermature devono essere:
- applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili o smontabili dall’utente;
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
- tende mobili;
- schermature “tecniche”.
In merito ai sistemi da installare si precisa che:
- le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico. Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti;
- per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da “est” a “ovest” passando per “sud” e sono pertanto esclusi “nord”, “nord-est” e “nord-ovest”. Inoltre, devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501;
- devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro);
- gli edifici per i quali si richiede l’agevolazione devono essere “esistenti” alla data d’inizio dei lavori, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso. Devono anche essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale comprendono:
- fornitura e posa in opera di schermature solari o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
- opere provvisionali e accessorie.